Statuto Associazione Culturale e Sportiva Omshala

Art 1 denominazione

E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’associazione OMSHALA

Art 2 Sede

L’associazione ha sede legale in Bassano del Grappa, via ognissanti # 39B, 36061 (VI),non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statuaria.

Art 3 Scopi dell’associazione

Scopo dell’associazione è:
-Utilizzare le proprie risorse per scopi educativi, sociali e culturali.
-Fomentare programmi educativi nell’ambito dell’insegnamento dello yoga con lo scopo di preservare la cultura e la tradizione di essi.
– L’associazione Omshala si dedica inoltre allo studio, sperimentazione e divulgazione delle discipline Olìstiche e naturali quali yoga, meditazione, integrazione neuro-muscolare, nutrizione energètica, tecniche del massaggio, bioterapie, gestione dello stress, coscienza ecologica.
-Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
-Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art 4 I Soci

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento-
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il comitato direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovra specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato all’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale

Soci Effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero di soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
L’associazione può in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art 5 Diritti dei Soci

I soci aderenti alla associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata- L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconto e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art 6 Doveri dei Soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art 7 Recesso/Esclusione del Socio

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato Direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale alla associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione.
Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazione che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art 8 Gli Organi Sociali

Gli organi dell’associazione sono:
-La assemblea dei soci;
-Il comitato direttivo;
-Il presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art 9 L’Assemblea

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
-Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
-Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L’assemblea dei soci

E’ convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata;
– quando il Direttivo lo ritenga necessario
– quando la richiede almeno un decimo dei soci
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione.E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli scritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numeri dei presenti.

L’assemblea ordinaria,

– elegge il Presidente
– elegge il Comitato Direttivo;
– propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
– approva il bilancio consultivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
– fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
– ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
– approva il programma annuale dell’associazione.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle sui problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio a diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’asssemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L’assemblea straordinaria

– Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
– Scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
– Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art 10 Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo:
– Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
– Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione
– Redige e presenta all’assemblea il bilancio consultivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
– Ammette i nuovi soci
– Esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: Il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), Il Vice Presidente, il tesoriere (eletti nell’ambito del Comitato direttivo stesso).

Art 11 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo e l’assemblea.
Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazione ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tessoriere.

Art 12 I Mezzi Finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento della associazione provengono:
-dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall’assemblea;
-Dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con scopi sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
-Da iniziative promozionali

I fondi della associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art 13 Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consultivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consultivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato

Art 14 Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e con la legge Italiana.

Art 15 Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio ocorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con la finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art 16 Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Bassano del Grappa, 20/07/2011